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Risposte pubblicate

Buon giorno, si chiede di mettere a disposizione dei concorrenti gli elaborati progettuali dei lavori che interessano Piazza Garibaldi, al fine di garantire coerenza progettuale tra quanto già commissionato dalla stazione appaltante e in fase di realizzazione e quanto oggetto della presente procedura.

Come indicato dalla giuria e presente tra le raccomandazioni fornite dalla stessa e già presenti all’interno del DIP al paragrafo 4 e al paragrafo 6, “Si invitano i partecipanti a limitare la progettazione agli spazi contigui alla Piazza Garibaldi già interessata da lavori di riqualificazione attualmente in fase di ultimazione”

Le foto dello stato attuale dei luoghi saranno caricate nella sezione documenti

Quale è la differenza tra "avvenuto espletamento" e "avvenuto svolgimento"? Se considerati sinonimi (come ritenuto da altri enti) si può ritenere soddisfatto il requisito avendo svolto due servizi relativi a lavori per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori? È possibile far valere prestazioni professionali per opere rientranti in E.17 ed E.18, afferenti la stessa destinazione funzionale ‘Arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite’ della E.19?

I due termini, "avvenuto espletamento" e "avvenuto svolgimento" si riferiscono a due differenti condizioni, entrambe necessarie ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera C del D.Lgs 50/2016:
“Il vincitore del concorso, con la documentazione allegata, deve dimostrare:

  • l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all’Architettura ed all'Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo globale per ogni "ID-Opera" pari a 1,0 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere";
  • l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi attinenti all’Architettura ed all’Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere". Ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente.”

La categoria ID opere E.19 è la categoria a cui fare riferimento, fermo restando quanto presente nel disciplinare:

“Ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.”

La procedura dell'AVCpass sul sito dell'ANAC è stata effettuata solo qualche giorno dopo la chiusura del periodo dei quesiti per il primo grado e quindi ci troviamo a poter sollevare solo ora la seguente problematica: non è possibile richiedere il pass perchè il C.I.G. non è stato generato correttamente attraverso la piattaforma. Questo ci è stato confermato anche dal Contact Center dell'ANAC. Non ci è capitato per nessun altro concorso e non sappiamo come risolvere il problema in quanto gli operatori ci hanno risposto che deve essere risolto dalla Stazione Appaltante.

Il CIG è stato generato in data 03/08/2022 attraverso la piattaforma ANAC ed è il seguente: 935659499F. Risulta CONFERMATO e PERFEZIONATO alla data del 12/09/2022.

In merito a quanto espresso al punto 3.2.2) GRUPPO DI LAVORO, ritengo di poter intendere che possedendo i seguenti due titoli: 1) Progettista architettonico, con ruolo di capo gruppo, con titolo di architetto o di ingegnere Sezione A (DPR 328/01); 2) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti professionali ex art. 98 D.Lgs. 81/2008; anche in questa fase non mi trovo costretto a costituire un gruppo. Diversamente, vi prego di chiarire la richiesta. Grazie

Così come specificato al punto 3.2.2 del disciplinare di concorso:

“Ferma restando la possibilità di partecipare al primo grado per il singolo professionista e per tutti gli operatori economici di cui all’art. 46 comma 1 del codice e l’opzione per il vincitore di dimostrare i requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale a valle della procedura concorsuale nella fase di affidamento dei successivi livelli di progettazione, i partecipanti al 2° grado del Concorso dovranno costituire un gruppo di lavoro, producendo, quale documentazione amministrativa per partecipare al secondo grado, una apposita dichiarazione sulla sua composizione, che dovrà comprendere le seguenti figure professionali:

  1. Progettista architettonico, con ruolo di capo gruppo, con titolo di architetto o di ingegnere Sezione A (DPR 328/01);
  2. Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti professionali ex art. 98 D.Lgs. 81/2008;

Tali figure, possono anche in parte coincidere, in relazione al possesso dei titoli, e possono partecipare anche come singoli professionisti o associati.

Nella documentazione amministrativa deve essere indicato il nominativo del tecnico laureato architetto o ingegnere iscritto alla Sezione A, dell’Albo dell’Ordine Professionale di appartenenza, introdotta dal DPR 328/2001 o da professionista con titolo analogo, per i concorrenti non stabiliti in Italia, in relazione alle norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartengono gli stessi concorrenti, tale tecnico resta responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice e dovrà firmare tutti gli elaborati di progetto qualora risultasse Vincitore della presente procedura concorsuale.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.

Per il vincitore del concorso resta fermo l’obbligo di trasformare, nella fase di affidamento dei successivi livelli della progettazione, il gruppo di lavoro informale di cui al presente paragrafo in un raggruppamento ex art. 46, comma 1, lettera e), con la possibilità di aggiungere, ove necessario per dimostrare i requisiti speciali, altri operatori economici che non abbiano in alcun modo partecipato al concorso, in applicazione dell’art. 152, comma 5, ultimo periodo del codice dei contratti.”

La richiesta di produrre la 'Verifica di coerenza con il DIP allegato' appare espressa nel disciplinare in egual modo al primo grado. Si chiede, dunque, se bisogna riproporre esattamente quanto prodotto per il primo grado, o bisogna approfondire il livello di dettaglio. Si chiede, altresì, se deve essere incluso nelle 4 facciate oppure può essere presentato il computo in tutte le pagine da questo richieste. In occasione di altri concorsi, è stato fornito dalla 'Stazione Appaltante' un modello FAC-SIMILE per la Verifica di Coerenza. Chiediamo la possibilità da parte vostra di mettere a disposizione tale modello così da poter fornire tutto quanto richiesto nella forma e nei contenuti da Voi attesi.

La verifica di coerenza con il DIP deve essere fatta a supporto delle scelte progettuali proposte e rispecchiando il livello progettuale raggiunto. La verifica di coerenza non deve essere inclusa nelle 4 facciate della relazione illustrativa. Dovrà comporsi di un elenco degli obiettivi specifici di progetto raggiunti come da richieste del DIP e di un calcolo sommario della spesa effettuato per categoria di lavori e per macro voci. Il concorrente potrà impostare l’elaborato, su fogli A4 liberamente composti con orientamento verticale.