Il modulo quesiti non è più disponibile: quesiti e risposte, se ritenuti di interesse comune, saranno pubblicati in questa pagina.

Risposte pubblicate

sarebbe possibile avere pubblicata la classifica dei progetti non selezionati?

E' facoltà della commissione decidere se pubblicare la graduatoria dei non ammessi. Sarà cura della stazione appaltante pubblicare la graduatoria al completamento della procedura concorsuale.

Nell'importo dei lavori (€. 1.550.000) sono incluse le opere relative all'allestimento del percorso espositivo? Se si, sono comprese nella categoria E 13 della tabella del costo stimato a pagina 8 del bando di concorso?

Nel costo dell'opera sono previsti anche gli allestimenti

Il possesso dei requisiti per capacità tecniche e professionali deve essere posseduto dal vincitore del concorso, come indicato al punto A.3.3.2 del bando di concorso, oppure dai concorrenti partecipanti alla seconda fase, come indicato invece nell'istanza di partecipazione? Ovvero, il concorrente vincitore, al fine poter espletare i successivi livelli di progettazione e in caso non possieda tutti i requisiti tecnico professionali richiesti, può formare un RTP o ricorrere all'avvalimento anche dopo il termine del concorso?

Buongiorno, la dimostrazione del possesso dei requisiti dovrà essere comprovata dal vincitore del bando, come da bando di gara. 

Nel modulo “istanza di partecipazione al secondo grado”, relativamente al possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali è scritto “come dimostrato mediante la documentazione probante in allegato”. Questa richiesta sembra in contraddizione con il punti A.3.3.1, A.3.3.2 e A.5.8 del bando di concorso dove si indica tale obbligo a carico del solo vincitore / aggiudicatario. A tal proposito facciamo presente che appare piuttosto inusuale e molto impegnativo per i concorrenti produrre, oltre alla autodichiarazione di possesso dei requisiti, anche l'intero corpus dei documenti probatori già in fase concorsuale. Si fa anche notare la complessità di presentare, ai fini dei requisiti di capacità economica e finanziaria, un'assicurazione in essere di congrua copertura riferita ad esempio a una RTP non ancora formalmente costituita.

Buongiorno, la dimostrazione del possesso dei requisiti dovrà essere comprovata dal vincitore del bando, come da bando di gara. 

Per quanto riguarda i requisiti di idoneità tecnica e professionale, è possibile far rientrare in categoria E 13 i servizi progettuali per opere ex categoria 1e, analogamente a quanto era ammesso in precedenza nei confronti della 1d?

E' possibile ai sensi della normativa vigente, poiché di categoria superiore

Il PASSOE deve essere prodotto da tutti gli operatori economici che compongono l' eventuale RTP?

No è sufficiente la presentazione di un solo PASSOE per RTP

E' possibile o ipotizzabile che il nuovo edificio possa essere allacciato a rete di teleriscaldamento?

Buongiorno, in linea di massima è possibile ipotizzare l'allacciamento ad una rete di teleriscadamento. Sul territorio di Nonantola è presente una centrale di teleriscaldamento e cogenerazione in via Pier Paolo Pasolini, a circa 600 mt dall'area di progetto.

Relativamente al calcolo dei requisiti di capacità tecniche e professionali, si chiede se la categoria P.01, ovvero “Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico.” secondo il DM 143/2013, sia appropriata all'intervento in oggetto. Per molti versi, gli interventi di sistemazione esterna, anche a verde, in ambito pertinenziale urbano vengono fatti ricadere nella categoria edilizia prevalente, in questo caso categoria E 13; oppure, in alternativa in una delle categoria E 17, E 18 o E19. Si chiede anche di chiarire quale possa essere il criterio da seguire nella conversione da classi e categorie ex l.143/49 che, come noto, non prevedeva classi specifiche per opere di sistemazione esterna e/o paesistica in ambito urbano ma li faceva in genere ricadere in classe I D e I E.

Si ritiene appropriata la equiparazione alla categoria E19 Ex D.M. 143/2013

Buongiorno, E' ammesso che il partecipante alla seconda fase - che sia già in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali – possa, in caso di vittoria, formare una RTP con altri soggetti che non abbiano partecipato al concorso, per sviluppare i successivi livelli di progettazione, oppure la RTP deve già essere dichiarata nel secondo grado ?

Buongiorno, in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti (già dichiarato in sede di espletamento della prima fase di concorso) è facoltà dei partecipanti procedere alla modifica dello stesso inserendo professionalità non partecipanti alla prima fase, ai sensi dell'art. A.5.2 del bando. Non è possibile istituire nuovi RTP nella seconda fase (RTP di nuova costituzione).